Circolare febbraio 2010

Note sull'utilizzo dei buoni lavoro (voucher) da parte di artigiani e aziende

Dal 2003 (in effetti dal 2005) c'è la possibilità per famiglie e aziende di chiamare studenti o pensionati o disoccupati per effettuare lavori di pulizie, giardinaggio, vendemmia, ecc. pagandoli con buoni di 10 euro (detti voucher) nei quali sono compresi 2,50 euro di versamenti Inail e Inps.

 Attenzione che devono ovviamente essere rispettati alcuni requisiti:

·     possono essere chiamati solo studenti nei periodi di vacanza (estate, Natale, Pasqua, sabati e domeniche), pensionati, casalinghe (solo per lavoro occasionale in agricoltura), disoccupati (compresi con integrazione o in mobilità); 

·     non si possono "spendere" più di 10.000 euro all'anno (ognuno di loro non ne può incassare più di 5.000 netti ovvero 6660 lordi). 

Abbiamo notizia che alcuni consulenti del lavoro e commercialisti stanno "promuovendo" questa forma di lavoro presso artigiani e piccole aziende e anche alcuni ispettori dello Spisal stanno informando che non c'è nessun problema nell'utilizzo di questi lavoratori ...........

ATTENZIONE!!!!       NON E' VERO!!!!!!!!!!!!!!!!

E' vero solamente se la prestazione è svolta presso una famiglia o azienda per un lavoro occasionale, NON VALE se l'artigiano chiama il lavoratore per operare presso un altro cliente.

Leggete bene le ultime righe a pagina 5 e le prime a pagina 9 del "Vademecum lavoro accessorio" della DPL di Modena (allegato) e scoprirete che:

·     nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs. n.81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute 

·     il lavoratore può essere pagato con i voucher solamente dall'utilizzatore finale e non da intermediari (cioè direttamente dal cliente e non dalla ditta che lo ha chiamato (Esempio: il giardiniere NON PUO' farsi aiutare nei lavori presso suoi clienti). 

·     se il lavoratore svolge la sua attività occasionale (accessoria) presso un datore di lavoro (cioè presso un'azienda o una società o un professionista) questi LO DOVRA' TUTELARE a tutti gli effetti COME FOSSE UN SUO DIPENDENTE (visita medica, fornitura di attrezzature "a norma", consegna di tutti i DPI necessari [guanti, scarpe, occhiali, tuta, cuffie, ecc.], informazione e corsi di formazione sulla sicurezza (ed eventuale addestramento), assistenza alla prevenzione incendi e primo soccorso, eccetera!!!!!!!!!!!! 

STATE MOLTO ATTENTI, in caso controllo o DI INFORTUNIO i datori di lavoro saranno ritenuti responsabili e condannati come previsto da D.lgs. 81/08!!! Ricordiamo che nel D.Lgs. 81/08 rientrano nella tutela anche i semplici "volontari".

Siamo in attesa di ulteriori "autorevoli" chiarimenti (in queste NEWS o su richiesta inviata a studiomethodo@yahoo.it vi faremo sapere).

Questa NEWS e relativi documenti allegati e' anche consultabile al sito http://www.sicurezza81.eu .

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Cordiali saluti.

Mirko Tinè

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