Gli
   obblighi del D.Lgs
    81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) passo per
   passo, un facile elenco per  adempiere agli obblighi o
   verificare di aver fatto le cose principali previste dal decreto.  0.
    NOTA
    IMPORTANTE Sono
    OBBLIGATI agli adempimenti della sicurezza (cioè a tutti i punti seguenti) TUTTE
    le aziende con dipendenti, le società, gli artigiani e professionisti con
    dipendenti o con collaboratori familiari.  L'art.
    3 comma 11 del decreto 81/2008 prescrive infatti che le 
	imprese familiari e gli
    
    artigiani (senza dipendenti) devono solamente sottostare 
	all'articolo 21 del
    decreto che impone  utilizzo di attrezzature a norma (macchine dotate di
    conformità: CE o altri) e  uso di dispositivi di protezione individuale quando il lavoro lo richiede (DPI,
    cioè scarpe, tuta, occhiali, cuffie, elmetto, maschere, ecc. ) oltre al 
	tesserino nei lavori in appalto.   Ecco la
   check list degli obblighi con la possibilità di scaricare direttamente la modulistica. 1.
    
   E' stato eletto o nominato il "Rappresentante dei lavoratori per la
   sicurezza"??? Se
   non l'avete fatto scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo 
	cliccare
   qui. Per
    avvisare i lavoratori sul loro diritto ad eleggere il RLS potete
    affiggere l'avviso scaricabile 
	cliccando
    qui.  Se
   nessun lavoratore si candidasse compilare ugualmente il 
	modulo  indicando "nessun candidato" e "nessun
    eletto" e facendolo firmare a tutti i
   lavoratori.  In questo caso sarà
    possibile incaricare un rappresentante
    territoriale "esterno" (RLST) e annualmente il datore di
    lavoro dovrà versare in
    un Fondo INAIL 2 ore di busta paga per ogni lavoratore [art. 48, comma 3
    e art. 52, comma 2, lerttera a)]. Il
    nome del rappresentante dei lavoratori DEVE essere comunicato all'Inail,
    anche in caso di nuova nomina 
    (obbligo dal 16
    agosto 2009)  [art. 18, comma 1, lerttera aa)]. Non è
    necessaria la comunicazione se non viene eletto oppure viene incaricato il
    Rappresentante Territoriale.  Il
    
    RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e   corsi
    di
    aggiornamento ANNUALI: minimo di 4 ore all'anno se l'azienda ha da 15 a 50 lavoratori, e 8 ore
    l'anno se l'azienda ha più di 50 lavoratori [art. 37, comma 11]. NON E' 
	VERO CHE SE SI E' MENO DI 15 LAVORATORI SI E' ESONERATI DAL CORSO. Per iscriverti scarica il
    
	modulo
    di iscrizione clicca qui.  N.B.
    Il corso deve essere necessariamente
    svolto con la partecipazione dei comitati Paritetici territoriali (CPT),
    o organismi bilaterali o associazioni di categoria, [vedi art. 37, comma
    12].  La
    sanzione per non aver formato il RLS è: arresto
    da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €.  La
    sanzione per non aver comunicato il nome del RLS all'INAIL è: sanzione
    amministrativa pecuniaria da 54,80
    a 328,80 €.    2.
    
   E' stato
    nominato il "Responsabile del servizio di prevenzione e
   protezione"??? Il cosiddetto RSPP??? Il
   datore di lavoro ha la possibilità di autonominarsi solo nelle aziende artigiane e
   industriali (compresi i trasporti) fino a 30 addetti, agricoltura fino a 10 addetti, altre aziende
   fino a 200 addetti (vedi
   all. II del D.Lgs. 81/2008) e comunque non rientranti fra quelle citate
    all'art. 31, comma 6 (cioè non a "rischio rilevante": centrali elettriche, radiazioni,
    esplosivi). In questo caso il datore di lavoro DEVE frequentare un 
	corso di
    formazione di 16, 32 o 48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento
    di 6/10/14 ore ogni 5 anni. Negli altri casi DEVE essere nominato un
   dipendente o un RSPP esterno (ma in possesso di diploma o laurea e corso di 60-100 ore in
    base al settore di attività. Alcune lauree sono esonerate dal corso). Se
   non è stato ancora fatto il corso scaricate il modulo e compilatelo: basta 
	cliccare
   qui. La
    sanzione per non aver nominato il RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
    da 2˙740 a 7˙014,40 €.  2a.
    
   L'RSPP ha frequentato il corso di formazione??? Se
   non l'ha fatto prenotatevi senza impegno al corso di formazione per RSPP. Scaricate la
   circolare ed il modulo di iscrizione, compilatelo e speditelo via FAX. Per scaricare il modulo
	cliccare
   qui. L'RSPP
    dovrà anche frequentare corsi di aggiornamento ogni 5 anni della
    durata di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio dell'attività.  Attenzione:
    la prima scadenza per chi ha già frequentato il corso prima di
    luglio 2012 è fissata il 10/01/2017.  La
    sanzione per non aver frequentato il corso RSPP è: arresto da 3 a 6 mesi o
    ammenda da  2˙740 a
    7˙014,40 €.  3.
    
   E' stato nominato il Medico Competente in medicina del
    lavoro??? Nominare
   il medico  è obbligatorio  SOLO SE i lavoratori sono esposti a particolari
   rischi come: chimici (sostanze pericolose, cancerogene, polveri, cemento, oli,
    ecc.);  fisici (spostano manualmente pesi, rumore, vibrazioni,
    movimenti ripetitivi, ecc.); o
     biologici
    (sanità, allevamenti, macelli, depuratori, estetiste, laboratori, rifiuti, ecc.).  E'
   comunque obbligatorio sottoporre a visita di idoneità
	  i lavoratori (prima
    o immediatamente dopo l'assunzione). Per
    scaricare la lettera di nomina del medico 
	cliccare qui. Per
   gli indirizzi e recapiti dei medici del lavoro 
	cliccare qui. 
	La
    sanzione per non aver
    nominato il medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙644
    a 6˙576 € 
	
	La sanzione per il  
	mancato controllo sanitario 
	è  
	
	l'ammenda da 
	2˙192 a 
	4˙384 €; 
	  
	
	
	>>  
	se la violazione si riferisce a 
	più di 5 lavoratori: ammenda 
	da 4˙384 a 8˙768 €; 
	
	
	
	>>   
	
	se la violazione si 
	riferisce a più di 10 lavoratori:
	 
	 
	
	ammenda da 
	6˙576 a 13˙152 €. 
	  
	   4.
    Sono stati nominati gli addetti
    antincendio ed al primo soccorso Se
   non l'avete fatto scaricate i moduli e compilateli: per scaricare il modulo nomina
    addetti antincendio 
	cliccare
   qui. Per scaricare il modulo nomina addetti al primo soccorso 
	cliccare
   qui.  La
    sanzione per non aver
    nominato gli addetti è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 5˙260,80
    €.  4a.
    
   Gli Addetti alla prevenzione incendi e gli Addetti al Primo Soccorso hanno
   frequentato il corso di formazione??? Se
   non l'hanno fatto iscriveteli al corso di formazione. Scaricate le
   circolari ed i moduli di iscrizione, compilateli e spediteli via FAX. Per scaricare
   il modulo di iscrizione al corso Antincendio
	cliccare
   qui, per il modulo di primo soccorso 
	cliccare
   qui. Gli
    addetti al primo soccorso devono frequentare un   corso di aggiornamento
    TRIENNALE, per scaricare il modulo iscrizione 
	cliccare
    qui.  Per
    gli addetti antincendio non e' ancora stata stabilita una scadenza,
    c'e' solo una circolare dei Vigili del Fuoco che indica le durate e gli
    argomenti da trattare.  La
    sanzione per non aver
    formato gli addetti è: arresto
    da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 €.  5.
    E' stata fatta la "Valutazione dei rischi" in
    azienda e relativo DOCUMENTO (DVR)??? Se
   non l'avete fatto compilate il modulo di richiesta contatto, basta 
	cliccare
    qui, oppure chiamate al num. 335 6628467 oppure inviate un fax al num. 0423 639893. Avrete
    tutte le delucidazioni possibili.  La
   valutazione dei rischi DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti:
    
    - 
     
Ambienti
     di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.);  
    - 
     
Macchine,
     attrezzature e impianti;  
    - 
     
RISCHI
     FISICI (tra cui   rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi,
     lavoro al videoterminale, movimenti ripetitivi,
     radiazioni
     ottiche artificiali, ecc.);  
    - 
     
RISCHIO
     CHIMICO (uso di  prodotti chimici pericolosi,
     polveri, fumi,
     nebbie, ecc.);  
    - 
     
RISCHIO
     BIOLOGICO (allevamenti, macelli, laboratori, personale sanitario, ecc.);  
    - 
     
RISCHIO
     AGENTI CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.);  
    - 
     
RISCHIO
     ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX:
     presenza di gas o polveri combustibili);   
    - 
     
LAVORATRICI
     MADRI E MINORI;  
    - 
     
DITTE
     APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI) > vedi
     la NEWS;  
    - 
     
CAMPI
     ELETTROMAGNETICI (dal 30 aprile 2008) > vedi
     la NEWS;   
    - 
     
STRESS
     LAVORO-CORRELATO (dal 31 dicembre 2010) > vedi
     la NEWS;   
    - 
     
ROA:
     Radiazioni Ottiche Artificiali ( raggi ultravioletti, infrarossi, Laser) (dal 2012)
     > vedi la NEWS;  
    - 
     
RISCHIO
     FULMINAZIONE (da marzo 2013) > vedi
     la NEWS.   
    
    Il
    documento di valutazione dei rischi
    
    DEVE avere "data certa"  (cioe' timbrato da uff. registro/notaio  oppure recare le
    firme dal
    datore di lavoro, dall'RSPP. dal rappres. lavoratori e dal medico (ove
    nominato)Attenzione: se manca la firma del RLS (perche' non nominato) il documento deve
    obbligatoriamente essere timbrato. C'è anche 
	la possibilità di 
	
    inviarlo TRAMITE PEC (posta 
	elettronica certificata). In questo caso riportate il codice PEC (numero 
	opec) sulla copertina del DVR.  
     Il
    documento DEVE essere aggiornato
    entro 30 giorni in caso di modifiche significative del ciclo
    produttivo (nuove macchine, prodotti chimici o altro) o in caso di infortuni
    gravi o su richiesta del medico  competente o dell'organo di
    controllo)  e NON ogni 1 o 2 anni come vi vengono a dire!
     La
    sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi o per avere un documento
    di valutazione dei rischi incompleto o non aggiornato è: arresto da 3
    a 6 mesi o ammenda da 
     2˙740 a 7˙014,40 €. 
    
    6.
   E' stata fatta la formazione sulla sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
   per TUTTI i lavoratori???
     La
    formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico  devono avvenire in
    occasione: 
    a)
    della costituzione del rapporto di
    lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
    somministrazione di lavoro; 
    b)
    del trasferimento o cambiamento di
    mansioni; 
    c)
    della introduzione di nuove
    attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
    di nuove sostanze e preparati
    pericolosi. 
    NOVITA'
    in vigore da gennaio 2013: In base al nuovo 
	accordo
    Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, i
    lavoratori devono frequentare corsi di formazione generale e specifica per
    un totale di 8, 12 o 16 ore, in base al livello di rischio dell'attivita' (leggete
    la NEWS).  
    I
    lavoratori devono anche frequentare  corsi di aggiornamento di 
	6 ore ogni 5
    ANNI (leggete la NEWS). 
    Per
   maggiori informazioni compilate il modulo di richiesta contatto, basta 
	cliccare
    qui, oppure chiamateci al num. 335 6628467. Avrete
    tutte le delucidazioni possibili. 
    E'
   opportuno  consegnare libretti formativi in occasione del corso. Un elenco di
   libretti disponibili (GRATIS) nella sezione "Pubblicazioni"
   >cliccare qui< .  Consegnate 2
   libretti: uno generico sulla sicurezza + uno specifico relativo ai rischi
   del lavoro svolto. Far firmare per
   ricevuta il modulo che si trova nella sezione "Moduli"
   >clicca
   qui< .
     Attenzione:
    per l'utilizzo di particolari
    attrezzature (come: carriponte, paranchi, trabattelli, cinture anticaduta, otoprotettori
    (cuffie
    o tappi antirumore), ecc. e per  alcune mansioni è
    obbligatorio anche l'addestramento.  L’addestramento viene effettuato
    da persona esperta e sul luogo di lavoro e deve essere extra la 
	formazione specifica. Far firmare il modulo di
    addestramento che si trova nella sezione "Moduli"
   >cliccare
   qui< .
    
    Le aziende con 10 o più dipendenti
    devono effettuare l'esercitazione di emergenza ANNUALE. Far firmare il
   verbale di avvenuta esercitazione che si trova nella sezione "Moduli"
   >cliccare
   qui< .
    
	
	Le
   sanzioni per la  
	mancata formazione
    dei lavoratori 
	è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a 
	5˙699 €; 
	  
	
	
	>>  
	se la violazione si riferisce a 
	più di 5 lavoratori: arresto
   da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €; 
	
	
	
	>>   
	
	se la violazione si 
	riferisce a più di 10 lavoratori: arresto
   da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €. 
	   6a.
   E' stato fatto corso di
   ABILITAZIONE per gli operatori di particolari attrezzature (carrelli, PLE,
   gru, escavatori, ecc.)???
     Attenzione:
    gli "operatori" di alcuni mezzi come carrelli
    elevatori, ceste, gru, autogru', trattori agricoli, ecc. DOVRANNO
    OBBLIGATORIAMENTE  dotarsi di attestato di formazione rilasciato da
    un ente riconosciuto dalla Regione (leggete
    la NEWS).  
     
	Le
   sanzioni per la  
	mancata formazione
    dei lavoratori 
	è l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a 
	5˙699 €; 
	  
	
	
	>>  
	se la violazione si riferisce a 
	più di 5 lavoratori: arresto
   da 2 a 4 mesi o ammenda da 2˙630 a 11˙398 €; 
	
	
	
	>>   
	
	se la violazione si 
	riferisce a più di 10 lavoratori: arresto
   da 2 a 4 mesi o ammenda da 3˙946 a 17˙098 €. 
	 
	7.
   E' stata fatta la "Riunione periodica per la sicurezza"??? La
   riunione periodica per la sicurezza  è obbligatoria per le aziende  con più
   di 15   lavoratori 
	(non "dipendenti". Vedi art. 35 D.Lgs.
    81/08). Se
   non l'avete fatta scaricate il modulo e compilatelo: per scaricare il modulo 
	cliccare
   qui.
     La
    sanzione per non aver effettuato la valutazione dei rischi è: sanzione
    amministrativa da 2˙192 a 7˙233,60 €. 
    
    
      
    Scaricate
   la 
	tabella
   di riepilogo degli adempimenti del D.Lgs. 81/08 
	con le relative sanzioni: clicca qui
	
    Una
   cHeck
   list su tutto ciò che si deve fare al momento dell'assunzione
   di un nuovo dipendente la si può scaricare 
	cliccando
   qui.
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Una
   volta sistemata la sicurezza è possibile anche usufruire degli  sconti INAIL
   
   dal 10 al 28 % (leggete
   la NEWS) 
	      |