News del maggio 2008. Ultima revisione: giugno 2014

RISCHIO CAUSATO DALLE VIBRAZIONI MECCANICHE

 

Il Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/2008 (dall'art. 199 al 205 e all. XXXV) definisce nuovi valori limite e valori di azione, consentendo, ma solo per "periodi brevi", il superamento dei valori limite.

Chi utilizza attrezzature che possono trasmettere al corpo del lavoratore vibrazioni dannose per la salute deve valutare il livello di esposizione e prendere i previsti provvedimenti.

Le vibrazioni trasmesse al corpo sono di due tipi: 

  • vibrazioni trasmesse al "sistema" mano+braccio (martelli pneumatici, trapani, avvitatori, demolitori, smerigliatrici, motoseghe, ...) e 

  • vibrazioni trasmesse all'intero corpo (autisti e conducenti, addetti a escavatori, muletti e trattori, addetti a macchine che trasmettono vibrazioni attraverso il pavimento come presse, telai, ...). 

Il decreto,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220  del 2005, stabilisce che si deve fare una valutazione sull'entitą delle vibrazioni e, se vengono superati i limiti di azione, si dovrą provvedere alla tutela del lavoratore. Le soglie di attenzione sono di: 

  • 2,5 m/s2 per le vibrazioni a mano+braccio

  • 0,5 m/s2 per il corpo.

Il decreto entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2006, stabilisce che:

(l'unitą di misura delle vibrazioni č il m/s2)

1- il datore di lavoro deve effettuare la misurazione delle vibrazioni trasmesse al lavoratore dalle attrezzature e mezzi di lavoro.

Per il sistema mano-braccio (trapani, demolitori, flessibili, avvitatore, ...) non devono essere deve superati i 5 m/s2, e oltre i 2,5 m/s2 devono essere presi i provvedimenti dal p.to 2 in poi.

Per le vibrazioni trasmesse al corpo (escavatori, muletti, ...) non deve essere superato 1,0 m/s2, e oltre i 0,5 m/s2 devono essere presi i provvedimenti dal p.to 2 in poi.

2- variazioni di metodi di lavoro, attrezzature o tempi in modo da ridurre le vibrazioni

3- far effettuare le visite mediche ai lavoratori esposti

4- formare e informare i lavoratori sui rischi causati dalle vibrazioni

5- fornire dispositivi di protezione (guanti o maniglie antivibranti)

Le attrezzature fornite prima del 6 luglio 2007 dovranno rispettare i valori limite (5 m/s2 x mano-braccio e 1,0 m/s2 x corpo) entro il 6 luglio 2010. Quelle acquistate dopo dovranno rispettare i limiti DA SUBITO!

La sanzione per la mancata valutazione o il mancato adeguamento č: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙740 a 7˙014,40 €. 

 

Consulta la banca dati vibrazioni dell'ISPESL:

> HAV (attrezzature vibranti per la mano e braccio): trapani, demolitori, smerigliatrici, avvitatori, motoseghe, decespugliatori, ecc.;

> WBV (attrezzature vibranti pe il corpo intero): escavatori, carrelli elevatori, autocarri, furgoni, autovetture, ecc.

Consulta la banca dati vibrazioni dell'INAIL:

> 100 misure Inail

 

Ulteriori informazioni e approfondimenti nel sito di Sicurezzaonline: clicca qui oppure nel sito di Amblav: clicca qui

 

 

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