News del giugno 2001

USO DI BEVANDE ALCOLICHE SUL LAVORO

 

L'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 entra nel merito dell'assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche durante il lavoro

Testo dell' art. 15 della L. 125/01 Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.

   1. Nelle attivitą lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumitą o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanitą, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, č fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

 

All'allegato I del  provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente Stato Regioni č riportato l'elenco delle a rischio per le quali č fatto divieto uso di alcol, tra le quali:

1) attivitą per le quali č richiesto un certificato di abilitazione [come ad esempio: impiego di gas tossici; fabbricaz. e uso fuochi d'artificio, impianti nucleari];

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R. 547/1955 [lavori entro tubazioni con presenza di gas e polveri];

4) mansioni sanitarie [medici, infermieri, ecc.];

5) vigilatrice d'infanzia e mansioni socio-sanitarie;

6) insegnanti;

7) mansioni con porto d'armi;

8) guida di veicoli [cat. B, C, D, E, personale marittimo, ferroviario e aeronautico, addetti macchine movimento terra e merci];

9) produzione esplosivi;

10) lavoratori in edilizia e costruzioni e mansioni in quota sup. a 2 metri;

11) capiforno e conduttori dei forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori del settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

  Chiunque contravvenga alle suddette disposizioni č punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

Inoltre, l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 prevede che il medico competente possa effettuare visite mediche "finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti".

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Per maggiori dettagli leggere l'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e l'allegato I del provvedimento 16 marzo 2006 conferenza permanente stato regioni.

 

 

 

 

 

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