News di febbraio 2008

Entro il 3 aprile 2008 doveva essere istituito il registro degli esposti ad agenti cancerogeni (da spedire entro 3 maggio 2008)

 

In base a quanto specificato nel D.M. 12 luglio 2007, n. 155 in tutte le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni dovrà essere istituito entro il 3 aprile 2008, il "registro degli esposti ad agenti cancerogeni"

Con il D.Lgs. 66/2000 (che modifica l'allegato VIII del D.Lgs. 626/1994) sono classificate cancerogene anche le polveri di legno duro (ovvero tutte le essenze escluse pino, abete e larice); rientrano pertanto anche le falegnamerie!

Tale registro dovrà poi essere spedito entro il 3 maggio 2008 all'Ispesl di Roma ed allo Spisal di competenza.

Gli indirizzi a cui spedire il registro sono:

>>> I servizi di prevenzione delle ASL territorialmente competenti (SPISAL) Per gli indirizzi degli Spisal del Veneto clicca qui

>>> I.S.P.E.S.L. 

Dipartimento di Medicina del Lavoro (Rischio cancerogeno)

Via Fontana Candida, 1

 00040 Monte Porzio Catone (Rm)

La sanzione per il mancato invio del registro esposti è: amministrativa pecuniaria da 500 a 1˙800 €. 

Ogni volta che un nuovo lavoratore viene esposto alla sostanza cancerogena bisogna aggiornare il registro; così pure in caso di cessazione dell’esposizione. In caso di dimissione o cessazione dell’esposizione a cancerogeno bisogna inviare all’ISPESL, oltre alla copia della cartella sanitaria e di rischio, la scheda del lavoratore contenuta nel registro.

E’ d’obbligo conservare il registro per almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione dei lavoratori. In caso di chiusura dell’azienda bisogna inviarlo all'ISPESL e allo SPISAL [art. 243, commi 5 e 8 c)].

In caso di assunzione di lavoratore precedentemente esposto a sostanze cancerogene è d’obbligo richiedere all’ISPESL, oltre che la sua cartella sanitaria e di rischio, anche la scheda di esposizione del singolo lavoratore (scarica la scheda: clicca qui).

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Scarica il registro esposti (·1·, ·2·, ·3·)

Istruzioni alla compilazione (*1*, *2*, *3*, *4*)

Consulta il D.M. 12 luglio 2007, n. 155 clicca qui .

Leggi le linee guida dell'Ispesl (pag. 27) clicca qui .

Leggi l'articolo su amblav.it clicca qui.

 

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