News del febbraio 2008

ACCERTAMENTI SULLA TOSSICODIPENDENZA

 

Il provvedimento del 30 ottobre 2007 della "Conferenza Unificata" (pubbl. in Gazzetta Uff. del n. 266 del 15/11/07) sull'accertamento di assenza di tossicodipendenza

In base a quanto prescritto dall'art. 4:

1 . Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I [vedi qui sotto], qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta [...] comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

2. Il medico competente [...] provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening [...].

3. A seguito degli accertamenti [...] il lavoratore risultato positivo ai test, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore [...].

4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

 

Nell'allegato I  del provvedimento è riportato l'elenco delle mansioni che comportano particolari rischi per le quali è richiesto l'accertamento sull'uso di stupefacenti che riassumiamo in:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione [come ad esempio: impiego di gas tossici; fabbricaz. e uso fuochi d'artificio, impianti nucleari];

2) mansioni inerenti attività di trasporto [patente di cat. C, D, E; taxi; trasporto merci pericolose; conduttori di auto e barche a noleggio; ferroviario e aeronautico solamente per mansioni di responsabilità e controllo];

3) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

4) responsabili della produzione, confezionamento, detenzione del trasporto e della vendita di esplosivi.

 

 

Art. 8.

Modalità dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza

1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona. [Il medico quindi non può rivelare i motivi della non idoneità del lavoratore]

[...]

5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale. 6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.

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Per maggiori dettagli leggere l'allegato I del provvedimento 30 ottobre 2007.

Approfondimenti su : >>> www.sicurweb.it e su >>> nuke.opinionelavoro.it 

 

 

 

 

 

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