News del gennaio 2009

COSTI PER LA SICUREZZA

 

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina il contratto di appalto, d'opera o somministrazione (lav. interinali)

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. 

Per le modalità di quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze la determinazione richiama le modalità attuabili in tema di appalto di lavori; si può far riferimento quindi , in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del D. P.R. n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; ...

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

 

 

 

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