News 01 maggio 2008. Ultimo aggiornamento agosto 2013

Un decreto tutto nuovo sulla salute e sicurezza sul lavoro.

 

In vigore dal 15 maggio 2008.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n.108, il nuovo decreto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. si chiama Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e abroga, in quanto accorpa, il D.Lgs. 626/94, il D.P.R. 547/55 (prev. infortuni), il D.P.R. 303/56 (igiene), il D.P.R. 164/56 (cantieri), il D.Lgs. 277/91 (piombo, amianto, rumore), il D.Lgs. 493/96 (segnaletica), il D.Lgs. 494/96 (cantieri), il D.Lgs. 187/05 (vibrazioni) e ogni altra legge o regolamento incompatibili col D.Lgs. 81 stesso.

Novità importanti rispetto al D.Lgs. 626/94 sono:

>>> sanzioni inasprite per i datori di lavoro: mentre il max era di 4`000 €, adesso è a 7`014,40 ) [art. 55.1].

>>> In alcuni casi prevista sospensione dell'attività (reiterata mancanza documento val. rischi o Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, RSPP non nominato, mancanza del POS, , mancata fornitura dispositivi anticaduta o di protezioni verso il vuoto, più del 20% dei lavoratori in nero, mancanza dell'imp. di terra e salvavita, ... [art. 14 e alleg. I];

>>> corso sulla sicurezza obbligatorio per i datori di lavoro con incarico di RSPP + corsi di aggiornamento anche per quelli nominati prima del 31/12/96, che in base all'art. 95 del D.Lgs. 626/94 erano esonerati) [art. 34 comma 3];

>>> dal 16 maggio 2009 il DVR, documento di valutazione dei rischi, obbligatorio in tutte le aziende, deve avere DATA CERTA (presso uff. postale) oppure essere FIRMATO da tutti i partecipanti la valutazione dei rischi ovvero:

  • datore di lavoro

  • RSPP

  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

  • medico competente (ove nominato).

>>> L'autocertificazione di effettuazione della valutazione dei rischi (che possibile solo per aziende fino a 10 lavoratori) avrà validità fino al 30 giugno 2013. Dopo tale data si dovrà comunque redigere il documento di valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate approvate dal Ministero [vedi art. 6, comma 8, lettera (f, e art. 29, comma 5].

>>> gli infortuni con assenza dal lavoro per più di un giorno devono essere comunicati all'INAILo all'IPSEMA (prima era solo annotato nel registro infortuni [art. 18, comma r)] e proroga dell'art. 32 del D.L. 207/08); 

>>> oltre alla formazione per lavoratori deve essere svolta formazione specifica anche per i dirigenti e per i preposti (capireparto, capicantiere, capiturno) [art. 15 comma o) e art. 19, comma g)]

>>> il documento e la formazione deve tener conto anche delle differenze linguistiche e culturali, STRESS da lavoro-correlato (dal 1 agosto 2010) e lavoratrici madri;

>>> il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene eletto o designato in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale (nella "giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro". Il decreto attuativo è ancora da approvare) [art. 47, comma 1]Nelle aziende fino a 15 lavoratori se non viene eletto un RLS interno si dovrà nominare un RLS territoriale, e l'azienda dovrà versare per il suo sostegno ogni anno 2 ore di busta paga per ogni lavoratore in un fondo dell'Inail) [art. 48, comma 3]. Il nominativo dell' RLS deve essere comunicato ANNUALMENTE all'INAIL [art. 18, comma 1, lett. aa)];
Il RLS deve frequentare anche corsi di aggiornamento annuali di 4-8 ore [art. 37 comma 11].
Leggi la NEWS.

>>> la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria per le aziende con più di 15 lavoratori e non più 15 dipendenti come era con il D.Lgs. 626/94 [art. 35 D.lgs. 81/08].

>>> I datori di lavoro esonerati dal corso di RSPP [ex art. 95 del d.lgs. 626/94] dovranno comunque partecipare a corsi di aggiornamento;

>>> Anche gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di aggiornamento (come già previsto per gli addetti al primo soccorso);

>>> Tutte le valutazioni di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici devono essere aggiornate ogni 4 anni.

>>> Per i lavori in appalto, d'opera e somministrazione (interinali) deve essere redatto il DUVRI per la valutazione e la prevenzione dai rischi da interferenza; 

>>> Ricordiamo che le polveri di legno duro sono classificate cancerogene (dal D.Lgs. 66 del 25/02/200) e pertanto deve essere istituito il "registro degli esposti" [art. 243]. Leggi la NEWS

>>> I medici dovranno inviare agli SPISAL entro il 1° trimestre dell'anno successivo i "dati aggregati" sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (solo per via telematica e secondo il modello dell'allegato 3B).  leggi la NEWS

 

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Leggi il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (ultimo aggiornam. giugno 2016): clicca qui  

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 I 13 TITOLI del D.Lgs. 81/2008:

Titolo

Descrizione

Allegati

 I

Principi comuni

I - III

II Luoghi di lavoro IV
III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale V - IX
IV Cantieri temporanei o mobili X - XXIII
V Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro XXIV-XXXII
VI Movimentazione manuale dei carichi (MMC) XXXIII
VII Attrezzature munite di videoterminali (VDT) XXXIV
VIII Agenti fisici XXXV-XXXVII
IX Sostanze pericolose XXXVIII-XLIII
X Esposizione ad agenti biologici XLIV-XLVIII
XI Protezione da atmosfere esplosive (ATEX) XLIX-LI
XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale  
XIII Norme transitorie e finali  

 

 I 51 ALLEGATI del D.Lgs. 81/08:                                                  :

Allegato Descrizione
I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10 [???])
3A Cartella sanitaria e di rischio
3B Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
IV Requisiti dei luoghi di lavoro
V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
VI Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
VII Verifiche di attrezzature
VIII Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
IX Elenco organismi nazionali e internazionali emananti norme di buona tecnica
X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2
XV.2 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
XVII Idoneità tecnico professionale
XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
XX

-A- Costruzione e impiego di scale portatili
-B- Autorizzazione ai laboratori di certificazione.

XXI Accordo Stato, regioni e Provincie autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
XXII Contenuti minimi dei Pi.M.U.S.
XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
XXVIII Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti pericolosi e per la segnalazione delle vie di circolazione
XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi
XXX Prescrizioni per i segnali acustici
XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale
XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali
XXXIII "Sovraccarico bio meccanico, movimentazione manuale carichi
XXXIV Postazioni videoterminale
XXXV Esposizione alle vibrazioni
XXXVI Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
XXXVII Parte 1 - Radiazioni ottiche
XXXVII Parte 2 - Radiazioni laser
XXXVIII Valori limite di esposizione professionale
XXXIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
XL Divieti (esposizione a cancerogeni)
XLI Riferimento a norme UNI per la misurazione particelle aerodisperse e sostanze chimiche
XLII Elenco di sostanze, preparati e processi
XLIIII Valori limite di esposizione professionale
XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
XLV Segnale di rischio biologico
XLVI Elenco degli agenti biologici classificati
XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
XLVIII Specifiche per processi industriali
XLIX Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
L Parte A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
L Parte B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione
LI Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

 

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