News settembre 2008

La delega in materia di sicurezza (art. 16 del D.Lgs. 81/08).

 

Quando si sente parlare di delega si pensa sempre ad aziende di grandi dimensioni. In realtà anche nel caso di piccole aziende, specialmente se i soci hanno pari poteri, sarebbe meglio delegare le funzioni sulla sicurezza ad uno solo dei soci

Questo perché, in caso di infortunio o di semplice controllo da parte degli enti preposti (Spisal, Ispettorato, Inail, ecc.), la sanzione potrebbe essere applicata per intero a tutti i soci (che avrebbero potuto intervenire in modo autonomo) e non divisa fra tutti. 

E' pertanto di fondamentale importanza "incaricare" uno solo per gli interventi in materia di sicurezza e salute nella propria azienda.

Le condizioni ed i limiti della delega sono stabiliti all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 nel quale si stabilisce anche che questa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Essa deve essere firmata da tutti i soci in tutte le pagine e riportare data certa (timbrata in posta).

NON sono comunque delegabili (vedi art. 16):

  • la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento;

  • la designazione del Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il decreto correttivo (D.Lgs. 160/09 che entra in vigore il 20 agosto 2009) stabilisce che il delegato può a sua volta sub-delegare ad altri, previo accordo col datore di lavoro [art. 16 c. 3-bis].  Anche il delegante dovrà vigilare  sul delegato. 

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Scarica un esempio di delega clicca qui (fonte Sicurweb)

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