News giugno 2008. Ultimo aggiornamento 21/10+2017

Quello che gli installatori/rivenditori non vi dicono!!!! ... o non sanno

Installate l'impianto elettrico o di aspirazione, acquistate la caldaia, comperate il carrello elevatore o il carro ponte e vi tengono all'oscuro, o PEGGIO, NON SANNO i vostri obblighi in materia di sicurezza, ambiente e relative autorizzazioni.

Questo è ciò che rilevo quasi sempre (diciamo pure sempre) presso le aziende (e riporto solo le cose di maggiore importanza):

Buona navigazione!   ->->-> Suggerimento: per lo ZOOM premi CTRL e gira la rotellina del mouse

 

Macchina o impianto Obblighi correlati Norme o commenti

Architetti, geometri, ingegneri, progettisti, costruttori, installatori

Spogliatoi e docce: non sanno che i bagni e gli spogliatori devono essere due ambienti separati e docce devono essere direttamente comunicanti con gli spogliatoi e NON all'interno dei bagni. (gli spogliatoi con doccia sono obbligatori in tutte le aziende dove vengono svolti lavori insudicianti (polveri, solventi, oli, vernici, combustibili, ecc.). 

Ringhiere e parapetti di scale e terrazze: non sanno che esiste la regola della sfera da 10, ovvero devono essere costruiti in modo che non possano essere attraversati da una sfera del diametro di 10 centimetri e che le aste di trattenuta non devono costituire pericolo di arrampicamento per i bambini (devono essere aste verticali e NON orizzontali o con funi di acciaio). Tutto questo costituisce un "pericolo aggiuntivo" o un "vizio di progettazione". Non sanno che la  regola della sfera da 10 cm vale anche per lo spazio fra i gradini

Non sanno che le scale fra pareti devono essere sempre dotate di corrimano (su entrambi i lati nei luoghi pubblici o con scala larga) e che questi non devono risultare interrotti lungo le rampe. I parapetti e corrimano devono proseguire di 30 cm all'inizio e fine scala (molte volte si interrompono prima). 

I parapetti devono essere alti almeno 1 metro oppure 1,10 se il rischio caduta è superiore a 3 metri (dal 2° piano). Inoltre devono resistere ad una spinta di 150 Kg per ogni metro di larghezza. I parapetti in vetro devono essere certificati antisfondamento e, se messi all'esterno, devono essere fissati su almeno 2 lati. 

Sicuramente non sanno che è in fase di approvazione un disegno di legge che obbligherà alla modifica di tutti i parapetti esistenti (clicca qui), ovviamente a spese vostre

Scale: non sanno che i gradini devono avere forma rettangolare (no scale a chiocciola o gradini nei pianerottoli o gradini triangolari o trapezoidali) e che se la scala è fra pareti deve essere presente il corrimano.

Scale a chiocciola (assolutamente sconsigliate). Se proprio devono essere utilizzate i gradini devono avere pedata minima di 10 cm e corrimano su entrambi i lati e larghezza minima 80-90.

Non sanno che i soppalchi e qualsiasi ambiente destinato a deposito devono avere chiare indicazioni del carico massimo dei solai in kg/mq (all. IV, p.to 1.1.3). 

Non sanno che tutte le postazioni di lavoro devono essere dotate di illuminazione NATURALE sufficiente (finestre o lucernari) e quindi la successiva costruzioni di pareti divisorie deve comunque garantire di avere finestre in tutti gli ambienti con presenza di lavoratori.

Non sanno che è già approvato una delibera della Regione Veneto (la DGR 2774 del 20/01/09) che obbliga ad installare sul tetto dei nuovi fabbricati appositi ganci a cui ancorarsi per i lavori di manutenzione in quota (coperture, antenne, camini, grondaie, ecc.). 

Non sanno che le ringhiere e recinzioni non devono avere punte o parti pericolose fino ad un'altezza di 2 metri. 

Non sanno che nelle zone in cui vi è presenza di Radon (gas radioattivo risalente dal sottosuolo) deve essere garantita impermeabilità delle strutture al gas. Per le zone a rischio Radon consulta il sito dell'ARPA VENETO o clicca qui (scarica elenco dei Comuni a rischio - clicca qui). 

Non sanno che, norme risparmio energetico e inquinamento luminoso, i sistemi di illuminazione esterni non possono proiettare luce verso l'alto. Oltre a essere vietato comporta uno spreco di energia dal 15 al 30 %. 

Vedi anche la sezione serramentisti

Circ 1/7/97 n. 13 Regione Veneto 

D.M. 236/89

D.P.R. 503/96

D.P.R. 380/01

D.M. 14/01/08

D.Lgs. 81/08

Regolam. edilizio Milano [art. 32]

Regolam. edilizio Padova [art. 114]

Regolam. edilizio Treviso [art. 86]

Legge n. 13/89

Codice civile e codice penale su responsabilità danni. 

Geometri, ingegneri e architetti prov. di Parma

 

 

Regolam. polizia urbana

 

DGR 2774 20/01/09

DRGV 79/2002

Legge Regione Veneto 19/03 (già LR 22/97)

Linee guida illuminazione esterna

Impianto elettrico

Non vi dicono che la "dichiarazione di conformità" deve essere spedita allo sportello unico attività produttive del Comune oppure, se mancante, all'Arpav e all'Ispesl. 

Attenzione!: dal 27 marzo 2008 è in vigore il nuovo D.M. 37/08 sugli impianti (che abroga la 46/90) e pertanto la dichiarazione di conformità dovrà essere col nuovo modello.  Per leggere la NEWS sul decreto clicca qui

Non vi dicono che l'impianto di messa a terra deve essere periodicamente verificato (ogni 2 anni per i luoghi a rischio incendio o ambulatori, 5 anni per tutti gli altri). Richiesta da fare all'Arpav o ad un ente/elettricista autorizzato alle verifiche. Per leggere la NEWS clicca qui

Non vi dicono che i salvavita vanno verificati ogni mese premendo il pulsante di test (sul salvavita c'è sempre scritto!).

Non vi dicono che se il bagno è senza finestra deve essere installato il temporizzatore della ventola di aspirazione. 

Non vi dicono che le prese multiple ("triple" e "ciabatte"), i riduttori e gli adattatori sono VIETATI e che devono essere predisposte prese a muro universali in numero sufficiente. 

Non vi dicono che in tutti gli ambienti di lavoro (non solo ufficio del "capo" e sopra la porta) e corridoi e scale devono essere installate lampade di emergenza. Non vi dicono che le lampade di emergenza devono essere dotate di circuito diagnostico e spia che ne segnali l'avaria (lo stesso circuito che effettua cicli di carica/scarica delle batterie per mantenerle in efficienza nel tempo). 

Non vi dicono che sulle lampade di emergenza NON vanno applicati gli adesivi di uscita di emergenza (se vengono applicati la lampada diventa un cartello luminoso e pertanto si dovrà installare un'altra lampada per illuminare l'ambiente). 

Non vi dicono che sono vietate le canalette a pavimento soprattutto nei punti di passaggio che costituiscono inciampo e deposito di sporcizia. Non vi dicono che sono vietati i cavi elettrici sul pavimento ma devono essere raggruppati sotto le scrivanie.

Non vi dicono che sul quadro elettrico è obbligatorio il portello chiudibile con chiave (oppure con interruttori "lucchettabili") e che il portello deve essere sempre tenuto chiuso. Non vi dicono che gli interruttori delle luci e altro devono essere installati al di fuori del quadro elettrico (nel quadro vanno solo: interruttore generale; sezionatori; magnetotermici; salvavita; voltmetri, amperometri, frequenzimetri; alimentatori; ecc. TUTTI dotati di targhette indicative). 

Non vi dicono che sul quadro elettrico è obbligatoria a segnaletica di: divieto di spegnere incendi con acqua; tensione elettrica pericolosa (con riportati i Volt); divieto di intervenire ai non autorizzati e magari numero da chiamare in caso di emergenza guasti. Non vi dicono che devono essere segnalate le paline di dispersione di terra (poste all'esterno). 

Non vi dicono che i cavi elettrici interrati in aree esterne (cancelli, lampioncini, luce garage o gazebo) devono essere protetti da canalette metalliche o di cemento oppure interrati ad una profondità di almeno 1,5 metri e segnalati con appositi nastri metallico-plastici. 

Non sanno che, in base alle norme norme per il risparmio energetico e inquinamento luminoso, i sistemi di illuminazione esterni NON possono proiettare luce verso l'alto. Oltre a essere vietato comporta uno spreco di energia dal 15 al 30 %. 

Vedi anche la sezione cancelli elettrici

D.P.R. 462/01

D.M. 37/08

Nota norme CEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge Regione Veneto 19/03 (già LR 22/97)

Linee guida illuminazione esterna

Attrezzature elettriche (trapani, smerigliatrici, avvitatori, ecc.)

Non vi dicono che se sono utilizzate in azienda (officina, laboratorio, cantiere) devono avere la spina elettrica industriale.

Non vi dicono che la garanzia NON decade in caso di sostituzione della spina (anzi vi dicono proprio il contrario). Da un punto di vista penale sarebbe comunque meglio avere attrezzatura utilizzata a norma che in garanzia.

 

Impianti di videosorveglianza o localizzazione GPS dei veicoli

Non vi dicono che NON si possono installare sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA sui luoghi di lavoro senza PRIMA aver richiesto autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro. Leggi la NEWS > clicca qui

Legge 300/1970

D.Lgs. 196/2003 

Cancelli elettrici

Non vi dicono che deve essere consegnata la "dichiarazione di conformità" anche per i cancelli elettrici. 

Non vi dicono che il cancello e la ringhiera laterale al cancello devono essere coperte da pannelli con foro max 6 mm, o lamiere, o pannelli in plexiglas, o rete a maglia molto fine in modo tale da non poter infilare dita o braccia durante il movimento del cancello

Non vi dicono che devono essere installate fotocellule anche posteriormente la cancello in modo da non creare pericolo anche in fase di apertura. Meglio installare anche gommini con sensore in prossimità dei pali e colonne. Deve esserci anche una colonnina che sorregga il cancello anche quando è aperto (ormai troppi bambini morti --> clicca sulle notizie >1< >2< >3< >4< >5<). 

Non vi dicono che la manovra del cancello deve essere effettuata sotto diretto controllo visivo del manovratore e pertanto i telecomandi non possono avere un raggio di azione troppo grande, oppure deve essere installata telecamera di sorveglianza (per i cancelli sul retro o lontani). Il cancello deve essere dotato di lampeggiante e cartello di avviso di pericolo. 

Non vi dicono che chi aziona il cancello è pienamente responsabile dei danni cagionati a cose o persona (addirittura nei cartelli sui cancelli c'è l'avviso in cui si declina la responsabilità per danni a cose o persone). 

Non vi dicono che deve essere presente una chiave di sblocco collocata in posto facilmente visibile (di norma una scatola rossa appesa vicino all'ingresso) in modo da poter aprire il cancello in caso di emergenza e mancanza di energia elettrica (oppure una batteria tampone che garantisca comunque l'apertura). 

Non vi dicono che i cavi elettrici interrati all'esterno di alimentazione cancello devono essere protetti da canalette metalliche o di cemento oppure interrati ad una profondità di almeno 1,5 metri e segnalati con appositi nastri metallico-plastici. 

D.Lgs. 81/08

Codice civile e penale. 

UNI-EN 12453

Normative cancelli

Nota

Fornitori di mezzi antincendio e segnaletica (estintori)

Non vi dicono che se la vostra attività è soggetta al controllo dei VV.F. (CPI) in occasione delle verifiche semestrali delle attrezzature antincendio deve essere compilato un registro delle verifiche (non basta compilare il cartellino). 

Non vi dicono che gli estintori devono essere revisionati, cioè sostituita la polvere ogni 3 anni , devono essere collaudati ogni 12 anni (se marcati CE) o 6 anni (se non CE). Dato che la polvere sostituita deve essere portata in discarica con relativi costi, allora non sono in molti a sostituire la polvere. 

Non vi dicono che ogni 6 mesi devono essere verificate anche le manichette antincendio, idranti, allarmi, funzionamento delle maniglie antipanico ed eventuali pompe impianto antincendio. Gli splinker (imp. a pioggia) vanno verificati ogni 3 mesi!). 

Tutto questo fa più contenti voi ma vi rende colpevoli in caso di verifiche o qualsiasi problema verificatosi in caso di incendio. 

Non vi dicono che le manichette devono essere arrotolate nella propria cassetta. NON devono essere avvitate al rubinetto dato che possono servire da prolunghe. Non devono essere legate per non perdere tempo prima di srotolarle. NON dovrebbero appoggiare alla base della cassetta ma su supporti che le sollevino da eventuale acqua presente sul fondo della cassetta stessa. 

Visto che vi vendono attrezzatura antincendio perché non vi propongono (anche se non obbligatorie) le coperte antifiamma, utilissime per spegnere piccoli incendi, indumenti a fuoco, coprirsi in caso di fuga e che non richiedono nessuna manutenzione; 

Visto che vi vendono anche la segnaletica, oltre a quella degli estintori e uscite di emergenza, perché 

non vi dicono che è obbligatoria anche la segnaletica di:

- divieto rimuovere dispositivi di protezione; 

- divieto di oliare e registrare organi in movimento; 

- divieto di fumare; 

- sul quadro elettrico: divieto di spegnere incendi con acqua, pericolo tensione elettrica, divieto intervenire se non autorizzati; 

- cassetta di pronto soccorso; 

- indicazione delle saracinesca gas; 

- punto di raccolta esterno (in caso di emergenza);

- dispersori dell'impianto di terra (paline). 

 Vedi questo link

Impianto termico e condizionatori

Non vi dicono che se le caldaie sono installate all'interno e la loro somma supera le 100.000 Kcal/h deve essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi) rilasciato dai VV.F.

Non vi dicono che se la caldaia supera le 30.000 Kcal/h deve essere denunciata all'Ispesl e che deve essere fatta prova fumi annuale.

Non vi danno la conformità dell'impianto, il libretto caldaia e non vi dicono della prova fumi annuale o biennale. 

Non vi dicono che se la caldaia è collegata ad una macchina deve essere richiesta alla Provincia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Non vi dicono che il condizionatore deve essere rivolto lontano dalla postazioni di lavoro in modo da non creare correnti d'aria fastidiose. 

Non vi dicono che i filtri dei condizionatori e dei termoconvettori devono essere sostituiti ogni 3-4 mesi (oppure puliti e disinfettati con prodotti specifici). 

D.Lgs. 81/08

Circ 1/7/97 n. 13 Regione Veneto 

Fornitori di macchine e attrezzature

Anche se FORNIRE macchine e attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione di 10000 a 40000 euro o arresto da 3 a 6 mesi per il fornitore, sappiate che: 

La marcatura CE NON GARANTISCE che la macchina sia rispondente alle norme di sicurezza. Purtroppo la marcatura CE è messa dal costruttore e pertanto pur di vendere la macchina lui sarà pronto a dichiarare qualsiasi cosa. 

Se la macchina ha il marchio CE ma è carente di dispositivi di sicurezza, sappiate che in caso di infortunio potreste essere ugualmente condannati, abbiamo fin troppi casi come esempio. Clicca qui per leggere di più

Pertanto è importantissimo che Voi verifichiate la conformità della macchina al momento dell'acquisto o installazione ovvero che la macchina sia A NORMA (chiedete ad un tecnico competente o ad un consulente preparato). 

D.Lgs. 81/08

Art. 70 e Allegato V

Fornitori di sedie e arredi per ufficio

Ripetiamo che FORNIRE macchine e attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione di 10000 a 40000 euro o arresto da 3 a 6 mesi per il fornitore, sappiate che: 

La marcatura CE NON GARANTISCE per niente che la sedia sia idonea ad essere utilizzata in postazione al videoterminale. La sedia infatti deve possedere i seguenti requisiti:

- 5 razze di larghezza superiore alla seduta (antiribaltamento); 

- altezza regolabile;

- schienale regolabile in altezza e inclinazione (separato quindi dalla seduta); 

- rivestimento in TESSUTO TRASPIRANTE (NON similpelle, ecopelle, plastica, metallo, legno, resine, ecc. ma solamente in TESSUTO IMBOTTITO); 

- braccioli antimpigliamento, e cioè a forma di triangolo capovolto e NON a forma di "7" o "T". Devono anche essere regolabili in altezza; in caso contrario meglio rimuoverli

Non importa assolutamente se la sedia sia "griffata", "firmata" o progettata da architetti di fama mondiale, per essere idonee come sedie da utilizzare al computer devono avere i requisiti sopra esposti (leggete l'allegato 34 del D.Lgs. 81/0/ oppure chiedete ad un tecnico competente o ad un consulente). 

All XXXIV del D.Lgs. 81/08 

Compressori

Non vi dicono che se il prodotto della capacità e della pressione (litri x atmosfere) supera 8000 il serbatoio deve essere denunciato all'Ispesl e si dovrà effettuare verifica annuale (sempre dall'Ispesl).

Non vi danno il certificato di omologazione della valvola di sicurezza.

Non vi dicono che il serbatoio deve essere verificato o sostituito ogni 10 ANNI.

 

Carrelli elevatori

Non vi dicono che le funi e le catene devono essere verificate ogni 3 mesi e le verifiche annotate nel libretto.

Non vi dicono che il personale che utilizza il carrello deve aver fatto corso di formazione e addestramento specifico.

Non vi dicono che i carrelli operanti in zone con pericolo esplosione (Atex) per presenza di vapori (verniciature, incollaggio) o polveri (falegnamerie, mulini, tessiture, mangimi, ecc.) devono essere dotati di impianto elettrico "antideflagrante".

Non vi dicono che sono ASSOLUTAMENTE VIETATI l'uso di ceste e accessori con ganci (a meno che non siano previsti nel libretto del carrello stesso e che il personale che li utilizza non abbia fatto un corso e addestramento specifico.  Leggi la NEWS clicca qui

D.Lgs. 81/08

Carriponte

Non vi dicono che le funi e le catene devono essere verificate ogni 3 mesi e le verifiche annotate nel libretto.

Non vi dicono che devono essere sottoposti a verifiche annuali (o biennali) da parte dell'Arpav. Se lo chiedete vi rispondono che basta mandare la raccomandata di richiesta verifica e se non vengono voi "siete a posto" MA NON E' VERO! Non potete usare un carroponte se non è stato verificato. Se non vengono dovete rivolgervi ad un'altra Arpav!

Non vi dicono che il personale che utilizza il carroponte deve aver fatto corso di formazione con addestramento specifico.

 D.Lgs. 81/08

Impianto aspirazione fumi e polveri

Cabine di aspirazione x verniciatura

Non vi dicono che PRIMA dell'installazione deve essere richiesta autorizzazione preventiva alla Provincia. 

Non vi dicono che DOPO l'installazione deve essere richiesta autorizzazione alle emissioni alla Provincia. 

Non vi dicono che il camino deve essere dotato di tronchetti (tubi) di ispezione raggiungibili in sicurezza (con scala e pedana con parapetto, NON PUO' essere utilizzata una cesta o trabattello o simili). 

Non vi dicono che il camino deve essere collegato al parafulmine che va verificato ogni 2 anni dall'Arpav o ad un ente/elettricista autorizzato alle verifiche  (come per l'impianto di terra). 

 D.Lgs. 152/06

Noleggiatori di piattaforme, ceste, gru, autogru, trabattelli, paranchi e macchine e attrezzature in genere

Anche se noleggiare (leasing) attrezzature NON A NORMA comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2700 euro: 

Non vi dicono che il datore di lavoro è comunque responsabile (civilmente e penalmente) della sicurezza delle attrezzature utilizzate dai propri lavoratori.

Non vi dicono che le attrezzature con rischi particolari richiedono uno specifico corso di formazione e ADDESTRAMENTO all'uso (i noleggiatori dovrebbero richiedere attestato di coloro che le utilizzeranno). 

STATE MOLTO ATTENTI perché abbiamo in alcuni casi scoperto che NON SOLO non vi mettono al corrente dell'obbligo di formazione e addestramento ma Vi fanno addirittura FIRMARE A VS INSAPUTA un modulo in cui Voi DICHIARATE che il personale utilizzatore HA GIA' FATTO il corso!!! (in questo caso rischiate anche un sanzione PENALE per falso in atto privato, nonché una GRAVISSIMA colpa in caso di infortunio).  

 D.Lgs. 152/06

 

 Art. 482 C.P.

Serbatoi / distributori di carburante (cd: Diesel Tank)

Sempre pronti a dirvi che è tutto omologato e certificato ma... 

non vi dicono che per essere utilizzati in postazione fissa deve essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi) rilasciato dai VV.F.

Non vi dicono che per essere utilizzati in postazione fissa vi dovete dotare di 3 estintori, pavimentazione con pozzetto, messa a terra, segnaletica di pericolo.

Sono invece liberamente utilizzabili nei cantieri e nelle cave e miniere.

 D.M. 16/02/82

Bombole di gas (GPL, propano, butano, ecc.)

Sempre pronti a dirvi che sono tutti omologati e certificati ma...

non vi dicono che se la capacità supera i 0,75 mc (750 litri)  deve essere richiesto il CPI (certificato di prevenzione incendi) rilasciato dai VV.F.

Non vi dicono che devono essere presenti 3 estintori, recinzione con cancelletto a chiave, messa a terra, segnaletica di pericolo. 

 

Ditte specializzate al trattamento rifiuti

Non vi dicono che  COMUNQUE dovete fare la denuncia in Comune e pagare una quota minima di tassa rifiuti (anche se loro ve li prelevano tutti).

Non vi dicono che dovete fare un formulario di identificazione per OGNI categoria di rifiuti. 

Non vi dicono che i contenitori di prodotti chimici NON possono essere smaltiti come imballaggi ma come rifiuti pericolosi.

 

Ditte fornitrici di prodotti chimici

Non vi dicono che è un loro obbligo e un vostro diritto avere la scheda di sicurezza del prodotto (da consegnarvi prima della vendita in modo da poter scegliere fra prodotti meno pericolosi). 

 

Ditte fornitrici di SCAFFALATURE e armadi

Non vi dicono che la scaffalatura deve essere dotata di dichiarazione di conformità (come qualsiasi altra attrezzatura) e sui ripiani deve essere indicata la portata massima (in kg/mq). 

Non vi dicono che se non sono stabili (mancano di traverse) o la loro altezza supera di 5 volte la profondità devono essere fissate a muro o puntellate. 

Non vi dicono che se a rischio di urto con carrelli elevatori o altri veicoli devono essere installati dei paracarri di protezione. 

 

Cassetta di pronto soccorso

Non vi dicono che la cassetta di pronto soccorso DEVE essere OMOLOGATA e cioè contenere ESATTAMENTE ciò che è previsto dal D.M. 388/03.

Non vi dicono che è meglio acquistare il tipo "a valigetta", più facilmente trasportabile vicino all'infortunato.

State attenti che molte volte vi rifilano cassette con presidi già scaduti o con scadenza a breve.

Non vi dicono che nelle aziende con meno di tre lavoratori e nei cantieri si possono utilizzare i "pacchetti di medicazione", più piccoli ed economici, anzi vi dicono il contrario.

Leggi la NEWS

Serramentisti

Non vi dicono che la porta di ingresso (se è l'unica uscita utilizzabile come emergenza) NON può aprirsi solo elettricamente ma deve avere una maniglia che ne permette l'apertura anche in mancanza di energia elettrica. 

Non vi dicono che l'uscita di emergenza (di norma è la porta di ingresso) deve aprirsi nel verso dell'esodo (NON verso l'interno) e quindi se si apre verso un un corridoio o marciapiede deve essere dotata di bussola (rientrante) in modo da non colpire i passanti. 

Non vi dicono che il maniglione antipanico deve essere del tipo a barra, in modo da non poter infilare un braccio all'interno che ne impedisca poi l'apertura a spinta. (Non sanno che alcuni comandi dei VV.F. pretendono maniglioni antipanico nelle aziende con più di 5 lavoratori !!! ). Dal 16 febbraio 2011 le maniglie devono essere certificate CE (UNI EN 179 o UNI EN 1125).

Non vi dicono che le porte tagliafuoco non possono mai essere tenute aperte (potrebbero anche affiggere avviso!). Per essere tenute aperte devono essere collegate ad elettrocalamite azionate da rilevatori fumo su entrambi i lati.  

Attenti alle PORTE SCORREVOLI: non vi dicono che le porte devono avere larghezza minima di 80 cm (che, con tolleranza del 2%, può arrivare ad un minimo di 78,4 cm). Invece le porte scorrevoli, tra telaio, controtelaio e un pezzo di porta che comunque sporge, in alcuni casi si arriva ad avere 74-75 o addirittura 71-72 cm. Questo è assolutamente VIETATO dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e da regolamenti edilizi. 

Non vi dicono che le porte dei bagni devono avere la serratura "antimalore" e cioè apribile dall'esterno con una moneta e con indicazione di libero/occupato. 

Non vi dicono che se il bagno ha l'aspiratore la porta deve essere dotata di griglia di ventilazione (oppure rialzata di 5 centimetri) in modo da garantire il ricambio d'aria anche a porta chiusa. 

Non vi dicono che per le finestre tipo "vasisdas" (anta-ribalta) installate in locali pubblici (scuole, ospedali) devono essere corredate di "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore. 

Non sanno che le finestre installate in locali pubblici (scuole, ospedali) devono essere dotate di chiave che consenta l'apertura solo a ribalta. 

Vedi anche la sezione cancelli elettrici

D.Lgs. 81/08

D.M. 05/03/07

Normativa serramenti

Pareti porte vetrate

Non vi dicono che le porte vetrate devono aver vetri di sicurezza (temperati o antisfondamento) ed essere segnalate con adesivi ad altezza occhi. I parapetti in vetro delle terrazze devono comunque resistere a 150 kg di spinta ogni metro di larghezza (antisfondamento) e che se sono installati all'esterno devono essere fissati su almeno 2 lati. 

D.Lgs. 81/08

Qualsiasi oggetto installato nella sede stradale (paracarri, delineatori, dissuasori, guardrail, ecc.).

Da precisare che la colpa non è di chi produce l'oggetto ma di chi ne autorizza all'installazione nella sede stradale (Comini, Province, privati, ecc.). Sarebbe comunque più corretto che il produttore AVVERTISSE (o indicasse nella documentazione fornita col prodotto) che il prodotto non è omologato e NON E' POSSIBILE installarlo nella sede stradale.  

Non vi dicono (non sanno) che qualsiasi oggetto installato nelle vicinanze della sede stradale deve essere OMOLOGATO dal Ministero lavori pubblici (Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada) e/o Ministero delle infrastrutture e trasporti. Non avete idea della quantità di paracarri, vasi, sfere e ringhiere sono installate lungo le strade privi della omologazione obbligatoria. In caso di incidente fate causa al Comune (o Provincia) la quale dovrà sicuramente risarcirvi e rimuovere gli oggetti in questione (la causa è immediatamente vinta, i precedenti sono numerosissimi). L'art. 180 stabilisce che "possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini". 

Art. 42 del codice stradale e

art. 178 Regolamento Stradale

Benzinai, rivenditori di componenti e accessori auto, gommisti. 

Non vi dicono che le CATENE DA NEVE DEVONO ESSERE OMOLOGATE ovvero riportare una medaglietta con il codice V5117 (o similari). 

Non vi dicono che devono essere omologati TUTTI gli accessori che montate sulla vs. auto (simbolo E cerchiato) come faretti, fendinebbia, cinture, fari anteriori o posteriori, paraurti, parafanghi, minigonne, tettucci, ganci traino.

Non vi dicono che per trasportare benzina o gasolio dovete avere la tanica omologata (con il simbolo ONU riportato a destra) e che il limite per il trasporto su auto è di 1,5 litri, mentre su furgone è di 333 litri di benzina o 1000 di gasolio, ma dovete avere un documento di trasporto. 

Non vi dicono che NON possono più essere usati i seggiolini per bambini con numero di omologazione che inizia per 01 o 02 (il numero in basso della targhetta arancione). 

Per leggere articolo sui seggiolini clicca qui.

Non vi dicono che NON possono essere montati sulla vs auto PNEUMATICI e CERCHIONI diversi da quelli indicati nel libretto di circolazione del veicolo.

Non vi dicono che NON possono essere applicati adesivi colorati o oscuranti su fari posteriori o anteriori, parabrezza, lunotti e finestrini laterali anteriori. 

Codice stradale

Catene

Taniche

Seggiolini

Ditte installatrici di distributori automatici di bevande e cibi

Non vi dicono che per motivi di igiene sul lavoro è VIETATO il consumo di cibi e bevande (e anche uso di pipette a bocca e applicazione cosmetici) nei luoghi di lavoro con presenza di sostanze cancerogene (polveri di legno duro, formaldeide da colle ureiche, amianto, ecc.) o agenti biologici (laboratori, ecc.). Per cui non possono essere installate nelle FALEGNAMERIE. Sarebbe comunque meglio evitare il posizionamento degli stessi anche in tutti i laboratori con presenza di fumi (officine) o polveri (cemento, plastiche) o vapori (verniciature, stuccature, colle, ecc.). 

Non vi dicono che che per motivi di igiene alimentare (HACCP) non sarebbe possibile installare i distributori in luoghi insalubri (cioè tutti i luoghi di produzione con presenza di polveri, vapori, sostanze chimiche, vernici, solventi, colle, ecc.). 

Reg. 852/2004

D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 193/07 Haccp

(D.Lgs. 155/97 Haccp)

Se tutti lavorassero con un minimo di professionalità e competenza (è chiedere troppo?!) io non dovrei "stressare" i datori di lavoro con tutte queste segnalazioni. 

Meditate, gente, meditate!

 ~ ~ ~ ~ ~

  TORNA SU

<<< NEWS precedente   Elenco NEWS   NEWS successiva >>>

 

Studio Methodo di Tinè Mirko - Cornuda (TV) - P.I. 03330740261                                                                              µ  §