News di ottobre 2011

Un decreto nuovo in materia di prevenzione incendi (CPI). 

Nuove regole per le attività soggette a controllo dei VV.F., e quindi attività in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) oppure che sono tenute al rilascio di CPI. 

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/11, è entrato in vigore lo scorso 7 ottobre 2011.

Lo scopo del decreto è riordinare e semplificare le procedure per il rilascio del CPI ovvero del Certificato di Prevenzione Incendi, prima "normato" dagli ormai abrogati, D.P.R. 689 del 26/05/59 e D.M. 16/02/82

Il decreto sostanzialmente divide le attività in 3 categorie: A, B, e C, che sono elencate nella tabelle riportata nell'allegato 1 del decreto. In base a queste categorie, l'iter per l'ottenimento del CPI per le attività meno "complesse" risulta semplificato. 

Si parla anche di SCIA ovvero di Segnalazione Certificata di inizio Attività, segnalazione che, presentata al comando dei VV.F oppure anche ai SUAP, Sportello Unico Attività Produttive del Comune, vale come "abilitazione all'esercizio dell'attività" ovviamente solo ai fini antincendio. Tutto ciò dovrebbe appunto andare a vantaggio della semplicità. 

Chi è già in possesso di CPI non dovrà fare nessuna variazione, ma al momento del rinnovo dello stesso dovrà adeguare la documentazione alle nuove norme.

Il nuovo elenco delle attività soggette alla richiesta di CPI si trova nell'allegato I del decreto, per vederle clicca qui

Nell'allegato II c'è la tabella di equiparazione delle attività e validità dei CPI rispetto alla precedente normativa. Per vederla clicca qui

La sanzione per non aver richiesto il C.P.I. oppure non aver provveduto al suo rinnovo è arresto sino a un anno o ammenda da 258 a 2.582 euro. Il Prefetto può disporre anche la sospensione dell'attività dell'azienda fino all'adempimento dell'obbligo [art. 20 del D.Lgs. 139/06]

Per scaricare il nuovo D.P.R. 151/11 dal sito dei VV.F. clicca qui

Per leggere articoli e circolari dei VV.F.  clicca qui (vedere gli allegati). 

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