News agosto 2009

Il DECRETO CORRETTIVO AL TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. del 3 agosto 2009, n. 106. In vigore dal 20 agosto 2009. Integra e modifica il D.Lgs. 81/08 anche detto "testo unico sicurezza sul lavoro". 

Scarica la tabella di riepilogo obblighi-sanzioni: clicca qui.

Le più importanti novità introdotte con il nuovo decreto sono:

>>> Oltre alle imprese familiari (che già il d.lgs. 626/94 esonerava) anche gli artigiani, i piccoli commercianti e i coltivatori diretti sono esonerati dall'applicazione di tutto il decreto 81/08, ma solo obbligati solo all'art. 21 ovvero uso di DPI (guanti, occhiali, tuta, ecc.) e attrezzature (macchine, strumenti, impianti) a norma [art. 3 c. 12]

>>> La DATA CERTA da apporre sul documento può essere sostituita dalle firme di tutti i partecipanti alla valutazione del rischio [art. 28 c. 2]  ovvero: 

  • datore di lavoro

  • RSPP

  • rappresentante dei lavoratori

  • medico competente (ove nominato); 

>>> la comunicazione all'Inail degli infortuni è prorogata al 20 febbraio 2010 per gli infortuni con assenza dal lavoro per più di un giorno [art. 18 c. 1-bis]. Per gli infortuni  superiori ai tre giorni deve essere comunicato entro 48 ore MA E' SUFFICIENTE  la "vecchia" denuncia [art. 18 c. 1.r)]; 

>>> nelle aziende oltre i 5 lavoratori il datore di lavoro NON PUO' PIU' svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi e primo soccorso, e dovrà pertanto incaricare un dipendente [art. 34 c. 1-bis]; - (stiamo aspettando chiarimenti in merito al significato di "direttamente") 

>>> il nome del rappresentante dei lavoratori va comunicato in caso di PRIMA elezione e poi ad ogni variazione dello stesso e NON ogni anno [art. 18 c. 1.aa)]

>>> Per i lavori che non richiedono opere di edilizia  e  non superano i 2 giorni NON E' PIU' NECESSARIO REDIGERE IL DUVRI (documento unico rischi interferenze) [art. 26 c. 3-bis]

>>> Per i lavori di impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non richiedono opere di edilizia (l'uso di ponteggi rientra!) NON SI E' PIù SOGGETTI AL TITOLO IV (POS: piano operativo di sicurezza, nomina resp. lavori e sicurezza, coordinatori, ecc.) [art. 88 c. 2.g-bis)]

>>> il datore di lavoro deve elaborare procedure per ridurre il rumore non più al superamento dei valori inferiori di azione ma bensì al superamento dei valori superiori di azione [art. 192 c. 2]

>>> La valutazione stress lavoro-correlato deve essere effettuata dopo la pubblicazione delle linee guida della "Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" e comunque entro il 1 agosto 2010 [art. 28 c. 1-bis]

>>> le zone con pericolo di esplosione (ATEX) oltre alla segnaletica di pericolo devono anche essere provviste di allarmi di avvio/fermata impianto ed emergenza [art. 293 c. 3] e i lavoratori presenti all'interno devono essere formati come da art. 294-bis. 

Altre novità sono:

>>> se il datore di lavoro svolge vigilanza sui preposti (capireparto e capicantiere), lavoratori, medico, progettisti, fornitori e installatori, questi avranno responsabilità esclusiva sui loro obblighi [art. 18 c. 3-bis]

>>> anche i dirigenti (oltre ai preposti) devono ricevere formazione specifica e aggiornamenti [art. 37 c. 7]

>>> il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se vuole può  consultare il documento di valutazione MA ESCLUSIVAMENTE IN AZIENDA [art. 16 c. 1.p)]

>>> entro il 31 dicembre 2009 saranno stabilite nuovi criteri per la valutazione da parte del medico della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza [art. 41 c. 4-bis]

>>> per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato saranno individuate le modalità di applicazione entro il 31 dicembre 2010

>>> i volontari non sono più citati nella definizione di lavoratori (tranne per volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile) [art. 2 c. 1.a]

>>> i volontari devono essere completamente tutelati solo se operano alle dipendenze di un datore di lavoro [art. 3 c. 12-bis]

>>> il delegato può a sua volta delegare le funzioni sulla sicurezza ma deve comunque vigilare [art. 16 c. 3-bis]

>>> saranno individuati i criteri di qualificazione dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro [art. 6 c. 8 m-bis)]

>>> dovranno essere messi a norma solamente i luoghi di lavoro accessibili dai lavoratori (e non tutti) [art. 62 c. 1]

>>> è il medico (e non più il datore i lavoro) che dovrà spedire all'Ispesl la cartella sanitaria del lavoratore esposto a sost. cancerogene (polveri di legno duro, amianto, ecc.) alla cessazione del rapporto di lavoro [art. 243 c. 4]

>>> abrogato il D.Lgs 222/03 (cantieri: contenuti minimi dei PSC e POS) [art. 304 c. 1.d-quater]

Inoltre:

>>> La sanzione massima per i datori di lavoro passa da 5`000-15`000 a 2`500-6`400 euro [art. 55 c. 1].

>>> La sanzione massima per i preposti passa da 500-2`000 a 400-1`200 euro [art. 56].

>>> Per i progettisti la sanzione massima aumenta da 600-2`000 a 1`500-6`000 euro [art. 57].

>>> La sanzione massima per i medici competenti passa da 2`500-10`500 a 1`000-4`000 euro [art. 58]; 

>>> le ammende saranno rivalutate ogni 5 anni secondo gli indici ISTAT.

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Per leggere il d.lgs. 81/08 con le modifiche apportate (in corsivo) dal D.Lgs. 106/09 clicca qui

Per leggere solo il d.lgs. 106/09 clicca qui

Per leggere il commento di Amblav clicca qui

 

 

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