News di ottobre 2008. Ultimo aggiornamento agosto 2014

Comunicazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

 

Come previsto all'art. 48 del D.Lgs. 81/08, in cui non si è provveduto alla elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), lo si dovrà individuare in ambito territoriale (RLST). In questo caso si dovrà versare in un fondo Inail il corrispettivo di 2 ore di busta paga per ogni lavoratore per anno [art. 48, comma 3]. 

Nelle aziende con più di 15 lavoratori l' RLS dovrebbe essere individuato all'interno delle rappresentanze sindacali [art. 47, comma 4]. 

Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo del RLS (o del RLST) all'INAIL (o all'IPSEMA per il settore marittimo) entro il 15 agosto 2009, e poi in caso di nuova elezione o variazione dello stesso. Per farlo ci si può collegare e registrare al sito Inail o è possibile incaricare il vs consulente del lavoro. L'obbligo è previsto all'art. 18, comma 1, lettara aa), e prevede una sanzione sanzione amministrativa pecuniaria da 55 a 329 euro.

Nel caso nessuno volesse fare il RLS si dovrà UGUALMENTE compilare e firmare il "Verbale di elezione" (per scaricare il verbale clicca qui) in modo da poter dimostrare che TUTTI i lavoratori erano al corrente del loro DIRITTO di eleggere il RLS e che non l'hanno voluto fare.

I lavoratori dovranno comunque essere informati sul fatto che nessuna sanzione o responsabilità è imputabile all' RLS e che questi dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore.

La sanzione per la mancata formazione del RSL è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315 a 5˙699 €. 

Tra i compiti del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza, i più importanti sono:

  • consultazione sulla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico competente e degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso; 

  • partecipazione alla riunione annuale per la sicurezza (obbligatoria solo per aziende con più di 15 lavoratori); 

  • partecipazione alla effettuazione della valutazione dei rischi (e su richiesta consegna del documento di valutazione o autocertificazione e del DUVRI); 

  • proposte sulla programmazione della formazione; 

  • partecipazione alle ispezioni e prescrizioni dell'organo di vigilanza.

 

Per leggere altri chiarimenti sul RLS clicca qui

 

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