News di febbraio 2010

Attenzione all'utilizzo dei buoni lavoro (Voucher)

 

Con la legge di conversione n. 80/2005 del D.L. 14/05/2005, n. 35 sono state, tra le altre cose, introdotte alcune disposizioni finalizzate a modificare l’istituto delle prestazioni occasionali accessorie, disciplinate dagli articoli 70 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003.

Dal 2003 (in effetti dal 2005) c'è la possibilità per famiglie e aziende di chiamare studenti o pensionati o disoccupati per effettuare lavori di pulizie, giardinaggio, vendemmia, ecc. pagandoli con buoni di 10 euro (detti voucher) nei quali sono compresi 2,50 euro di versamenti Inail e Inps. 

Tutto questo può sembrare meraviglioso ...

 >>>>>>>  MA <<<<<<< 

si devono ovviamente rispettare alcuni requisiti:

  • possono essere chiamati solo studenti nei periodi di vacanza (estate, Natale, Pasqua, sabati e domeniche), pensionati, casalinghe (solo per lavoro occasionale in agricoltura), disoccupati (compresi con integrazione o in mobilità);

  • non si possono "spendere" più di 10.000 euro all'anno (ognuno di loro non ne può incassare più di 5.000 netti ovvero 6660 lordi).

Abbiamo notizia che alcuni consulenti del lavoro e commercialisti stanno "promuovendo" questa forma di lavoro presso artigiani e piccole aziende e anche alcuni ispettori dello Spisal stanno informando che non c'è nessun problema nell'utilizzo di questi lavoratori ...........

ATTENZIONE!!!!        NON E' VERO!!!!!!!!!!!!!!!!       (mi dispiace rovinare questo idillio)

E' vero solamente se la prestazione è svolta presso una famiglia o azienda per un lavoro occasionale, NON VALE se l'artigiano chiama il lavoratore per operare con lui presso un altro cliente.

Leggete bene le ultime righe a pagina 5 e le prime a pagina 9 del "Vademecum al lavoro accessorio" e scoprirete che:

  • nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs. n.81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre disposizioni speciali vigenti in di sicurezza e tutela della salute

  • il lavoratore può essere pagato con i voucher solamente dall'utilizzatore finale e non da intermediari (cioè direttamente dal cliente e non dalla ditta che lo ha chiamato (Esempio: il giardiniere NON PUO' farsi aiutare nei lavori presso suoi clienti).

  • se il lavoratore svolge la sua attività occasionale (accessoria) presso un datore di lavoro (cioè presso un'azienda o una società o un professionista) questi LO DOVRA' TUTELARE a tutti gli effetti COME FOSSE UN SUO DIPENDENTE (visita medica, fornitura di attrezzature "a norma", consegna di tutti i DPI necessari [guanti, scarpe, occhiali, tuta, cuffie, ecc.], informazione e corsi di formazione sulla sicurezza (ed eventuale addestramento), assistenza alla prevenzione incendi e primo soccorso, eccetera!!!!!!!!!!!!

STATE MOLTO ATTENTI, in caso controllo o DI INFORTUNIO verrete ritenuti responsabili e condannati come previsto da D.lgs. 81/08!!! Ricordo che nel D.Lgs. 81/08 rientrano nella tutela anche i semplici "volontari" se operano presso aziende.

Siamo in attesa di ulteriori "autorevoli" chiarimenti (in queste NEWS o su richiesta inviata a studiomethodo@yahoo.it vi faremo sapere). 

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Per leggere il "Vademecum lavoro accessorio" della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena clicca qui

Per il commento del Dirigente DPL Modena clicca qui

 

 

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